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Sez. L, Sentenza n. 21702 del 23/09/2013 (Rv. 627942 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Lavorazione non prevista dalle voci della tariffa - Criterio di inquadramento - Identificazione della voce - Analisi tecnica delle lavorazioni - Valutazione del rischio - Necessità - Operazioni complementari e sussidiarie - Rilevanza - Destinazione finale del prodotto quale componente di ulteriori lavorazioni - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad attività di sola trivellazione e perforazione in ambito minerario.
Stato
decisa il 2013-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627942-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

In tema di determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ove si presenti una lavorazione non espressamente prevista dalla tariffa, l'inquadramento della stessa va effettuato attraverso l'analisi tecnica delle operazioni che la compongono, svolta con imprescindibile valutazione del rischio ad esse proprio, in modo da poter ricondurre la lavorazione ad una determinata previsione tariffaria e il relativo accertamento compiuto dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o giuridici. L'indicata analisi tecnica deve essere svolta con l'osservanza altresì del principio secondo cui nel concetto di lavorazione vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l'attività principale e che, invece, è irrilevante la natura delle ulteriori attività, estranee all'ambito produttivo in esame, relative alla realizzazione del prodotto finale. (Nella specie, relativa ad attività di sola trivellazione e perforazione in ambito minerario, la S.C. ha ritenuto la stessa riconducibile alle voci tariffarie 7110/7111 del citato d.m. anziché alla 7130, concernente la coltivazione di miniere, restando irrilevante la finalità ultima alla quale la lavorazione era preordinata a vantaggio di terzi).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)