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Sez. 3, Sentenza n. 3001 del 13/11/1973 (Rv. 366692 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITA - FONDATA SU PREMESSE ERRONEE IMPLICANTI RIFERIMENTI ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI ED ALLA VALUTAZIONE GIURIDICA DELLE LORO CONSEGUENZE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366692-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITA - FONDATA SU PREMESSE ERRONEE IMPLICANTI RIFERIMENTI ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI ED ALLA VALUTAZIONE GIURIDICA DELLE LORO CONSEGUENZE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La sentenza pronunciata secondo equita contiene necessariamente riferimenti espliciti o impliciti alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla valutazione giuridica delle loro conseguenze; questi giudizi di diritto, pur non essendo direttamente censurabili a norma dell'art 360 n 3 cod proc civ, perche il giudice che pronuncia secondo equita non e tenuto ad osservare rigorosamente le norme di diritto sostanziale, possono costituire, tuttavia, le fondamentali premesse logiche della decisione finale di equita, onde questa risulta irrazionale, ingiustificata e sostanzialmente priva di motivazione e come tale censurabile a norma dell'art 360 n 5 cod proc civ, quando quelle premesse si rivelano del tutto fallaci ed erronee. (nella specie il giudice del merito, chiamato a decidere secondo equita la controversia tra un conduttore che chiedeva la restituzione del deposito cauzionale a seguito dell'avvenuto rilascio dell'immobile locato ed il locatore, il quale domandava riconvenzionalmente il risarcimento per i danni arrecati all'immobile stesso, dopo avere premesso che la domanda proposta dal locatore esulando dal titolo dedotto in giudizio dall'attore non era ammissibile a norma dell'art 36 cod proc civ; e che il risarcimento non poteva essere fatto valere per il mancato accertamento preventivo dei danni richiesti, per superare in via equitativa la soluzione che sarebbe derivata da tali premesse aveva dichiarato compensate tra le parti le rispettive ragioni di credito e di debito comprese le spese del giudizio. La suprema Corte ha rilevato che le premesse esposte nella sentenza impugnata erano entrambe erronee, e che il ricorso ai criteri di equita si esauriva nella mera affermazione della necessita di una decisione equitativa, ed ha accolto il ricorso enunciando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 114, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)