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Sez. L, Sentenza n. 3088 del 19/05/1984 (Rv. 435129 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ - FONDATA SU PREMESSE ERRONEE IMPLICANTI RIFERIMENTI ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI ED ALLA VALUTAZIONE GIURIDICA DELLE LORO CONSEGUENZE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435129-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ - FONDATA SU PREMESSE ERRONEE IMPLICANTI RIFERIMENTI ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI ED ALLA VALUTAZIONE GIURIDICA DELLE LORO CONSEGUENZE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La sentenza pronunciata secondo equità contiene necessariamente riferimenti, espliciti o impliciti, alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla valutazione giuridica delle loro conseguenze. Siffatti giudizi di diritto, se è vero che, per la non richiesta rigorosa osservanza delle norme di diritto, si sottraggono ad impugnativa a norma dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., sono tuttavia censurabili ai sensi del n. 5 dello stesso articolo quando le fondamentali premesse logiche si rivelano del tutto fallaci ed erronee, sì che la decisione finale di equità risulti irrazionale, ingiustificata e sostanzialmente priva di motivazione. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso avverso la sentenza in tema di Determinazione del periodo di comporto ai sensi dell'art. 2110 cod. civ.). (Conf 3001/73, mass n 366692).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)