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Sez. 1, Sentenza n. 11354 del 26/06/1978 Ud. (dep. 26/09/1978) Rv. 140008 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - DIFESA E DIFENSORI - SENTENZA - DIFENSORE DI UFFICIO NEL DIBATTIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLO IMPUTATO CON NOMINA DI UN DIFENSORE DI FIDUCIA PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - AVVISO DI DEPOSITO ANCHE AL DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140008-01

IMPUGNAZIONI PENALI - DIFESA E DIFENSORI - SENTENZA - DIFENSORE DI UFFICIO NEL DIBATTIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLO IMPUTATO CON NOMINA DI UN DIFENSORE DI FIDUCIA PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - AVVISO DI DEPOSITO ANCHE AL DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La sentenza n 96 del 1971 della Corte costituzionale, con la quale e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 151, terzo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui esclude che l'avviso della sentenza pronunciata a seguito di dibattimento sia notificato anche al difensore del dibattimento", muove dal presupposto che l'imputato abbia proposto l'impugnazione senza designare un difensore per la presentazione dei motivi. In sostanza, per effetto della costituzionalizzazione della norma in questione, l'Obbligo della notifica dell'avviso di deposito viene ad essere esteso anche al difensore nel dibattimento, sempre che, pero, l'imputato impugnante non abbia designato un difensore di fiducia per la presentazione dei motivi. In ogni altra ipotesi trova, infatti, puntuale applicazione il testo originario del citato articolo 151. Discende che quando l'imputato, che ha proposto impugnazione, abbia designato un difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, la notifica dell'avviso di deposito al difensore del dibattimento, sia questi di fiducia o di ufficio, non e dovuta perche, in tal caso, non sussiste quella situazione di carenza difensiva dell'imputato che e alla base della predetta pronuncia della Corte costituzionale. (Conf mass n 138101; (Conf mass n 132552).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)