Sez. U, Ordinanza n. 6 del 10/01/1976 Cc. (dep. 26/02/1976) Rv. 132552 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DIFESA E DIFENSORI - SENTENZA -IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - DESIGNAZIONE DI UN DIFENSORE PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - AVVISO DI DEPOSITO ANCHE AL DIFENSORE DI UFFICIO DEL DIBATTIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE. *
IMPUGNAZIONI PENALI - DIFESA E DIFENSORI - SENTENZA -IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - DESIGNAZIONE DI UN DIFENSORE PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - AVVISO DI DEPOSITO ANCHE AL DIFENSORE DI UFFICIO DEL DIBATTIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE. *
La sentenza della Corte costituzionale 5-11 maggio 1971, n 96, con la quale e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 151, comma terzo cod proc pen, nella parte in cui esclude che l'avviso di deposito della sentenza pronunciata in seguito a dibattimento sia notificata anche al difensore del dibattimento, muove dal presupposto che l'imputato abbia proposto l'impugnazione, senza designare un difensore di fiducia per la presentazione dei motivi; cosi che la pronuncia trova collocazione e significato soltanto nell'ambito della suddetta, particolare situazione processuale, mentre ogni altra ipotesi rimane regolata dal testo originario dell'art 151, comma terzo cod proc pen. di conseguenza, l'avviso di deposito della sentenza non deve essere notificato al difensore di ufficio, che abbia assistito in dibattimento l'imputato, quando costui, nel proporre l'impugnazione, abbia designato un difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, cio in quanto la nomina del difensore di fiducia comporta la revoca di quello di ufficio, e in quanto d'altra parte la notifica dell'avviso al difensore di ufficio, non garantirebbe l'imputato dal pericolo di eventuali carenze difensive, posto che il difensore di ufficio, con la prestazione della sua attivita in dibattimento, esaurisce il suo dovere professionale e non e comunque tenuto a presentare i motivi a sostegno del gravame proposto dal suo assistito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)