Sez. 3, Sentenza n. 4736 del 30/08/1984 (Rv. 436634 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - RICHIESTA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO - PROVA DELLA SUSSISTENZA E DELL'AMMONTARE DI QUESTO - ONERE DELLA PARTE - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - RICHIESTA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO - PROVA DELLA SUSSISTENZA E DELL'AMMONTARE DI QUESTO - ONERE DELLA PARTE - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" - CONDIZIONI.*
Qualora una parte abbia chiesto non solo la condanna al risarcimento del danno ma anche la liquidazione di questo nel prosieguo del giudizio, essa ha l'Onere di fornire la prova della sussistenza e dell'ammontare del danno, non potendo invocare il disposto dello art. 278 cod. proc. civ. se non ha proposto, a tale scopo, istanza a che il giudice limiti la pronuncia alla condanna generica e disponga, con separata ordinanza, che il procedimento continui per la liquidazione. (Conf 1531/81, mass n 412189; (Conf 3930/79, mass n 400393).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)