Sez. 2, Sentenza n. 1736 del 18/02/1988 (Rv. 457730 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - RICHIESTA DI CONDANNA E DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - RICHIESTA DI CONDANNA E DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ.*
Quando l'attore con la domanda abbia chiesto nello stesso processo oltre alla condanna al risarcimento del danno (sia pure con la formula della Determinazione della somma di denaro in corso di causa) anche la liquidazione di esso e non risulti dai successivi Atti processuali che il medesimo abbia voluto, con il consenso del convenuto, limitare la sua pretesa all'an debeatur, il giudice del merito non può emanare una sentenza di condanna generica al risarcimento del danno e rimettere la liquidazione ad un separato giudizio, ma, ai sensi dell'art. 112 e 278 cod. proc. civ., deve liquidare il danno in base agli elementi raccolti nel processo o rigettare la domanda per difetto di prova. (Conf 4736/84, mass n 436634; (Conf 1531/81, mass n 412189; (Conf 3930/79, mass n 400393).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)