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Sez. 4, Sentenza n. 22922 del 23/04/2001 Cc. (dep. 07/06/2001) Rv. 219110 - 01

RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore del responsabile civile - Abnormità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219110-01

RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Deve considerarsi abnorme, perché si colloca al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con il quale il giudice pronuncia la condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore del responsabile civile, atteso che quest'ultimo, nell'ipotesi di esercizio dell'azione civile nel processo penale, si colloca sullo stesso versante dell'imputato e con interessi processuali convergenti. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì precisato, con riferimento alla sentenza di patteggiamento, che la condanna dell'imputato al pagamento delle spese a favore del responsabile civile è esclusa anche testualmente dall'art. 444, comma due, cod. proc. pen., che la prevede soltanto in favore della parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)