Sez. 4, Sentenza n. 6573 del 05/06/1996 Ud. (dep. 26/06/1996) Rv. 205245 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Azione civile | Spese processuali in favore della parte civile - Condanna al pagamento del solo imputato, e non anche del responsabile civile - Ragioni.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Azione civile
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è consentito al giudice porre a carico anche del responsabile civile il pagamento delle spese processuali, in favore della parte civile. Ed invero, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 443 del 12 ottobre 1990 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 444, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, ha rimosso il divieto di decidere sulla relativa domanda della parte civile solo nei confronti dell'imputato e non anche del responsabile civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge Cost. 12/10/1990 num. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)