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Sez. 2, Sentenza n. 1156 del 22/04/1974 (Rv. 369163 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369163-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CRITERI.*

Fuori dei casi in cui oggetto del contratto di lavoro autonomo sia il compimento di un'Opus materiale ed in cui trovi applicazione l'art 2226 cod civ, la responsabilita in cui incorre il professionista nella esecuzione dell'incarico affidatogli, non potendo configurarsi per il solo fatto che un risultato non sia raggiunto, deriva ai sensi dello art 1176, secondo comma, cod civ dall'inosservanza della normale diligenza, valutata con riguardo alla natura dell'attivita esercitata, comprendente anche la colpa lieve. Quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta, il professionista non e tenuto al risarcimento dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. (V 375'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)