Sez. 3, Sentenza n. 18856 del 20/09/2004 (Rv. 577191 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO | Prova civile - Produzione di documenti - Ritualità e tempestività - Fascicolo di parte - Indice - Sottoscrizione - Funzione - Esattezza - Presunzione - Sussistenza - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO
La sottoscrizione del cancelliere dell'indice del fascicolo di parte ha lo scopo di attestare la regolarità della esibizione degli atti e dei documenti inseriti, al fine di metterli a disposizione della controparte per consentire a quest'ultima di esercitare il proprio diritto di difesa. Ne consegue che, ai fini della decisione, il giudice non può ignorare la documentazione di cui risulta avvenuta l'esibizione, ma, in carenza di prova contraria (ovvero in assenza della prova che la parte abbia ritirato il proprio fascicolo), deve ritenere che l'attività delle parti e dell'ufficio si sia svolta regolarmente e, quindi, che, dopo il deposito, il fascicolo non sia stato dalla parte più ritirato (In applicazione del suindicato principio la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ha affermato essere nel caso il giudice dell'appello, in mancanza della prova contraria all'avvenuto deposito del fascicolo di primo grado della parte appellante, tenuto a prendere in considerazione i documenti - in particolare, il certificato dello stato di famiglia - ivi risultante indicato, e ad assumere le decisioni consequenziali).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)