Sez. 2, Sentenza n. 434 del 12/01/2007 (Rv. 594669 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE | Sottoscrizione dell'indice a cura del cancelliere - Funzione - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE
In tema di formazione del fascicolo di parte, ai sensi dell'articolo 74 disp. att. cod. proc. civ., la sottoscrizione dell'indice ad opera del cancelliere svolge la funzione di attestare la regolarità della relativa allegazione, nonché la data in cui questa avviene, allo scopo precipuo di mettere i documenti esibiti a disposizione della controparte, in modo che su di essi possa esercitarsi il diritto di difesa e svilupparsi il contraddittorio. Pertanto, la mancanza della sottoscrizione costituisce una mera irregolarità formale, che può dar luogo a questioni in ordine alla utilizzabilità degli atti presenti soltanto in caso di contestazioni della controparte sulla produzione ed esibizione di documenti, laddove, in assenza dell'adempimento sopra indicato, sorga dubbio sulla rituale produzione in giudizio dell'atto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che aveva dichiarato la opposizione inammissibile per non potersene verificare la tempestività, difettando la suddetta sottoscrizione: poiché la ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, che pure era indicata nel ricorso in opposizione tra i documenti che con esso si depositavano, costituiva atto pubblico proveniente dalla stessa controparte, peraltro rimasta contumace, sicché non vi era sul punto contestazione, ha ritenuto la S.C. che doveva desumersi la ritualità della opposizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)