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Sez. 1, Sentenza n. 5076 del 04/10/1982 (Rv. 422970 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - CONTRIBUTI RELATIVI AD ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'IMPRESA FALLITA RIFERIBILI A PERIODI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CREDITO DELL'INPS - SCADENZA PER EFFETTO DEL FALLIMENTO - SOMMA AGGIUNTIVA A TITOLO DI SANZIONE CIVILE EX ART. 111 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422970-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - CONTRIBUTI RELATIVI AD ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'IMPRESA FALLITA RIFERIBILI A PERIODI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CREDITO DELL'INPS - SCADENZA PER EFFETTO DEL FALLIMENTO - SOMMA AGGIUNTIVA A TITOLO DI SANZIONE CIVILE EX ART. 111 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE.*

Se il credito dell'i.N.P.S. per contributi relativi ad elementi della retribuzione dei lavoratori dipendenti dell'impresa fallita riferibili a periodi anteriori alla dichiarazione di fallimento non è ancora scaduto alla data della suddetta dichiarazione e scade per effetto del fallimento, non è dovuta la somma aggiuntiva di pari importo a titolo di sanzione civile ai sensi dell'art. 111 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (conv. In legge 6 aprile 1936 n. 1155), in quanto non è configurabile in Sede di esecuzione concorsuale un ritardato adempimento dei contributi assicurativi obbligatori relativi alle retribuzioni riguardanti il suddetto tempo anteriore e, d'altra parte, la somma aggiuntiva non era ancora dovuta dall'imprenditore al momento del suo fallimento. (V 1670/82, mass n 419499).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)