Sez. 5, Sentenza n. 16199 del 01/03/2002 Ud. (dep. 03/05/2002) Rv. 221909 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Collaboratori di giustizia - Soggetti che abbiano iniziato a collaborare prima delle entrata in vigore della legge 13.2.2001 n. 45 - Necessità di compilazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
I soggetti che abbiano concretamente ed effettivamente dato avvio alla collaborazione con la giustizia sotto il vigore della normativa previgente alla legge 13 febbraio 2001 n. 45, non sono tenuti alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione (previsto dall'art 16 quater, introdotto dalla predetta legge n. 45/2001 nel corpo del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991 n.82), atteso che, la utilizzabilità delle loro dichiarazioni, al pari della concedibilità delle attenuanti conseguenti alla collaborazione, come pure della eventuale proroga delle misure tutorie ed assistenziali, a suo tempo concesse, sono sinallagmaticamente legate alla già prestata collaborazione (oltre che -per quanto concerne le suddette misure - al perdurare dello stato di grave ed attuale pericolo), mentre la disciplina transitoria, introdotta dall'art. 25 della legge 13 febbraio 2001 n. 45 estende le nuove prescrizioni a chi abbia semplicemente manifestato la volontà di collaborare (ma non abbia, di fatto, ancora iniziato a rendere dichiarazioni collaborative), prima della entrata in vigore della novella legislativa.
Riferimenti normativi: Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 25, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 quater, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)