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Sez. 1, Sentenza n. 41092 del 21/09/2004 Ud. (dep. 20/10/2004) Rv. 230622 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Previsione di cui all'art. 25 Legge n. 45 del 2001 - Applicabilità della disciplina di cui all'art.14 della Legge n. 45 del 2001 solo alle collaborazioni prestate dopo l'entrata in vigore della legge - Violazione degli articoli 3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230622-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 Legge n. 45 del 2001 nella parte in cui prevede che i limiti temporali previsti, a pena di inutilizzabilità, per la raccolta delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalle persone che hanno manifestato la volontà di collaborare (art. 14 l. n. 45 del 2001) sono applicabili alle sole collaborazioni prestate dopo l'entrata in vigore della Legge n. 45 del 2001, in quanto detta previsione ha natura transitoria e, pertanto, è chiamata a regolare situazioni necessariamente differenziate e non comparabili, con il solo limite della palese irragionevolezza, nella specie insussistente, poiché non vi è alcuna ragione di sanzionare con l'inutilizzabilità le dichiarazioni anteriori ritualmente acquisite e verbalizzate secondo la legge del tempo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 111, Decreto Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14, Decreto Legge 13/02/2001 num. 45 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)