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Sez. L, Sentenza n. 1673 del 07/03/1983 (Rv. 426521 - 01)

CONTABILITÀ PUBBLICA - SPESE PUBBLICHE - DEBITI DI UN'AMMINISTRAZIONE STATALE VERSO UN SOGGETTO - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO - CONDIZIONI - CONTEMPORANEA PENDENZA DI UN DEBITO DEL PREDETTO SOGGETTO NEI CONFRONTI DI ALTRA AMMINISTRAZIONE STATALE - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA EX ART. 69 DEL R.D. N. 2440/1923 AGLI ENTI DISTINTI DALLO STATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426521-01

CONTABILITÀ PUBBLICA - SPESE PUBBLICHE - DEBITI DI UN'AMMINISTRAZIONE STATALE VERSO UN SOGGETTO - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO - CONDIZIONI - CONTEMPORANEA PENDENZA DI UN DEBITO DEL PREDETTO SOGGETTO NEI CONFRONTI DI ALTRA AMMINISTRAZIONE STATALE - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA EX ART. 69 DEL R.D. N. 2440/1923 AGLI ENTI DISTINTI DALLO STATO - ESCLUSIONE.*

Mentre l'art. 43 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 - che consente la rappresentanza e difesa in giudizio, da parte dell'Avvocatura generale dello stato, di amministrazioni pubbliche parastatali e di enti pubblici soggetti a tutela o vigilanza dello stato - adempie alla funzione di salvaguardare l'interesse dello stato a che i fini pubblici da essi perseguiti siano opportunamente tutelati, la disposizione dell'art. 69, ultimo comma, R.d. 18 novembre 1923 n. 2440 - sulla sospensione dei pagamenti, dovuti da un'amministrazione dello stato, verso soggetti contemporaneamente debitori di altra amministrazione statale - costituisce un'eccezionale Forma di autotutela cautelare, che è limitata alla tutela del patrimonio dello stato e non è estensibile ai fini della tutela del patrimonio di un ente (come il fondo di previdenza per il personale delle dogane) distinto dallo stato medesimo. (V 391/79, mass n 396642; (V 2742/76, mass n 381526; (V 2328/75, mass n 376174; (V 1387/67, mass n 328004).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, DPR 04/12/1956 num. 1572

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)