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Sez. U, Sentenza n. 2328 del 12/06/1975 (Rv. 376174 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - NATURA DI AMMINISTRAZIONE STATALE - RAPPRESENTANZA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1975-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376174-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - NATURA DI AMMINISTRAZIONE STATALE - RAPPRESENTANZA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - LEGITTIMITA.*

Il fondo di previdenza per il personale delle dogane, istituito con legge 12 luglio 1912 n 812 ed eretto in ente morale con DPR 4 dicembre 1956 n 1572, ha bensi una propria personalita giuridica, ma S'inserisce nell'organizzazione amministrativa dello stato, poiche ad esso sono iscritti di diritto gli impiegati dell'amministrazione periferica delle dogane, che ne vengono assistiti, e cioe esso e istituito ed utilizzato dallo stato. Da cio consegue che la sua rappresentanza in giudizio spetta all'Avvocatura dello stato, trattandosi di 'amministrazione dello stato organizzata ad ente autonomò,(art 1 tu n 1611 del 1933 sull'Avvocatura dello stato).*

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, DPR 04/12/1956 num. 1572

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)