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Sez. L, Sentenza n. 1290 del 05/04/1977 (Rv. 384985 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PER OMESSA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI - VALUTAZIONE DELLA DECISIVITA - POTERE DEL GIUDICE DI RINVIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384985-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PER OMESSA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI - VALUTAZIONE DELLA DECISIVITA - POTERE DEL GIUDICE DI RINVIO - ESCLUSIONE.*

Il principio secondo cui, nel caso di Cassazione della sentenza per vizio di motivazione, la rinnovazione degli accertamenti e delle valutazioni di merito compete al giudice di rinvio con gli stessi poteri del giudice del quale e stata cassata la sentenza non e invocabile in ordine agli apprezzamenti circa la decisivita dei punti dei quali e stato ritenuto viziato l'omesso esame, perche la valutazione circa la potenziale idoneita di essi a giustificare una statuizione diversa rientra, con apprezzamento di fatto, nella funzione istituzionale del giudice di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)