Sez. L, Sentenza n. 4004 del 09/07/1984 (Rv. 435971 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA E DECISIVITÀ DEI PUNTI RITENUTI NON ESAMINATI - ACCERTAMENTO - POTERE DEL GIUDICE DI RINVIO - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA E DECISIVITÀ DEI PUNTI RITENUTI NON ESAMINATI - ACCERTAMENTO - POTERE DEL GIUDICE DI RINVIO - INSUSSISTENZA.*
Il principio secondo cui, nel caso di Cassazione della sentenza per vizio di motivazione, la rinnovazione degli accertamenti e delle valutazioni di merito compete al giudice di rinvio con gli stessi poteri del giudice del quale è stata cassata la sentenza, non è invocabile in ordine agli apprezzamenti circa la decisività dei punti dei quali è stato ritenuto l'omesso esame, giacché la valutazione circa la potenziale idoneità di essi a giustificare una statuizione diversa rientra, con apprezzamento di fatto, nella funzione istituzionale del giudice di legittimità. (Conf 4370/80, mass n 408240; (Conf 1290/77, mass n 384985).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)