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Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 23/06/1967 (Rv. 328260 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITA DI USO DI SERVIZI DEL CONDOMINIO DI CASE - COMPETENZA DEL PRETORE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328260-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITA DI USO DI SERVIZI DEL CONDOMINIO DI CASE - COMPETENZA DEL PRETORE - ESTENSIONE.*

Rientrano nella Competenza per materia del pretore, a norma dello art. 8, n. 4, cod. proc. civ., tutte le controversie in cui non si discuta dell'esistenza del diritto dei condomini di usare un servizio comune, ma soltanto dei limiti quantitativi e spazio-temporali (misura) e delle modalita con cui tale diritto deve essere esercitato. Le cause aventi tale oggetto rientrano nella cennata Competenza anche quando traggono origine dall'impugnativa di una deliberazione dell'assemblea condominiale che regoli tali limiti e modalita. Ai fini dell'applicazione del citato art. 8, n. 4, non puo farsi distinzione tra controversie vertenti sulle modalita di uso dei servizi comuni e controversie vertenti sulle modalita di uso dei beni comuni, perche il servizio comune, lungi dal costituire alcunche di diverso e contrapposto rispetto al bene comune, rappresenta la risultante della destinazione del bene all'uso comune e della sua conseguente utilizzazione da parte dei condomini. (Cfr. 840-66 501-66 394-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)