Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20358 del 09/10/2015 (Rv. 636909 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Estinzione della società contribuente - Conseguenze - Interruzione del processo - Necessità - Esame del bilancio di liquidazione - Esclusione della successione dei soci - Estinzione del processo - Illegittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società contribuente (nella specie, società di capitali) intervenga in pendenza di un giudizio, il giudice, a fronte del venir meno della capacità della società di stare in giudizio, deve disporre l'interruzione del processo a norma degli artt. 299 e ss c.p.c., onde consentire alla parte pubblica, che ne abbia interesse, di riassumerlo nei confronti dei soci subentrati alla società estinta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 110 c.p.c., non potendo escludere la possibilità del fenomeno successorio in base al solo esame del bilancio di liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)