Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014 (Rv. 633493 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Appello proposto dalla (o contro la) società in epoca successiva - Inammissibilità - Sussistenza - Nullità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, privandola della capacità processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, non potendo ritenersi nullo un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)