Sez. 4, Sentenza n. 1811 del 12/08/1985 Cc. (dep. 07/09/1985) Rv. 170300 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - RAGIONI PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - PRESUPPOSTI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - RAGIONI PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - PRESUPPOSTI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
In tema di libertà provvisoria, l'inesistenza di ragioni ostative processuali e l'esigenza di tutela della collettività, sono presupposti necessari, cumulativi per la concessione del beneficio e alternativi per il diniego, nel senso che la Mancanza di uno solo di essi preclude detta concessione. L'Obbligo della motivazione del diniego è adempiuto con il riferimento alla gravità dei fatti addebitati. (V mass n 160835 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)