Sez. 1, Sentenza n. 1627 del 05/10/1983 Cc. (dep. 25/10/1983) Rv. 160835 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - MISURE ALTERNATIVE - ARRESTI DOMICILIARI - AREA DI OPERATIVITÀ - IPOTESI IN CUI NON SI VOGLIA O NON SI POSSA CONCEDERE LA LIBERTÀ PROVVISORIA - APPLICABILITÀ DELLA MISURA ALTERNATIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - MISURE ALTERNATIVE - ARRESTI DOMICILIARI - AREA DI OPERATIVITÀ - IPOTESI IN CUI NON SI VOGLIA O NON SI POSSA CONCEDERE LA LIBERTÀ PROVVISORIA - APPLICABILITÀ DELLA MISURA ALTERNATIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La nuova misura degli arresti domiciliari ex art. 277, terzo comma, cod. proc. pen., configurandosi come speciale correttivo dello status custodiae, è applicabile ai casi in cui non si voglia o non si possa concedere la libertà provvisoria. Tuttavia l'area di operatività dell'anzidetta misura resta pur sempre subordinata all'accertamento richiesto dal secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen., ai cui criteri il giudice, ove la decisione sia negativa per l'imputato, non ha il dovere di riferirsi in modo specifico, ben potendo limitarsi a richiamare quello ritenuto rilevante. (fattispecie in cui è stato negato il beneficio in parola sulla considerazione della "particolare gravità del fatto" e dunque sul solo coefficiente rivelatore del periculum libertatis). (vedi sez. I, cc., 14 gennaio 1983, ric. Meucci; sez. I, cc. 27 gennaio 1983, ric. Streccioni).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)