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Sez. 6, Sentenza n. 1008 del 23/02/2000 Cc. (dep. 10/04/2000) Rv. 215865 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Ricorso - Mancata contestazione dei gravi indizi di colpevolezza - Dichiarazione del difensore, nel corso del procedimento, di non voler porre in discussione i gravi indizi - Formazione, sul punto, del giudicato cautelare - Sussistenza - Conseguenze in tema di ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215865-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di motivi addotti a sostegno dell'istanza di riesame avverso il provvedimento impositivo della misura della custodia cautelare in carcere, se è vero che l'art. 309, comma sesto, cod. proc. pen. autorizza l'enunciazione dei motivi in sede di udienza, è anche vero che se il difensore dell'istante, nel procedimento di riesame, dichiari di non voler porre in discussione i gravi indizi di colpevolezza, limitando di fatto le proprie deduzioni sulle esigenze cautelari, si forma il giudicato cautelare sui gravi indizi di colpevolezza. In tal caso, pertanto, la Corte di cassazione non può prendere in esame i motivi di ricorso che attengano a tali indizi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)