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Sez. 3, Sentenza n. 29366 del 23/04/2024 Cc. (dep. 19/07/2024) Rv. 286752-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE | Obbligo per la parte che propone richiesta di riesame di articolare appositi motivi - Ragioni - Successiva proposizione di ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame - Obbligo di dedurre motivi corrispondenti a quelli articolati con la richiesta di riesame - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286752-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE

In tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)