Sez. 3, Sentenza n. 9058 del 21/06/2002 (Rv. 555225 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE | Idoneità alla esclusione della mora - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE
L'offerta non formale della prestazione è idonea ad escludere la mora del debitore ove presenti i caratteri della serietà e della completezza. Il parametro valutativo della sussistenza di tali caratteri è costituito dalla esaustività della posizione assunta dal debitore con l'offerta stessa, nel senso che il creditore possa aderirvi senza ulteriori accordi ed ottenere la prestazione limitandosi semplicemente a riceverla, ovvero a porre il debitore nelle condizioni di poterla materialmente effettuare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)