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Sez. 3, Sentenza n. 9058 del 21/06/2002 (Rv. 555225 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE | Idoneità alla esclusione della mora - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555225-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE

L'offerta non formale della prestazione è idonea ad escludere la mora del debitore ove presenti i caratteri della serietà e della completezza. Il parametro valutativo della sussistenza di tali caratteri è costituito dalla esaustività della posizione assunta dal debitore con l'offerta stessa, nel senso che il creditore possa aderirvi senza ulteriori accordi ed ottenere la prestazione limitandosi semplicemente a riceverla, ovvero a porre il debitore nelle condizioni di poterla materialmente effettuare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)