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Sez. 3, Sentenza n. 13009 del 31/05/2006 (Rv. 590726 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE | Credito per conguaglio - Inerenza alle operazioni divisionali - Natura dichiarativa della sentenza - Conseguenze - Certezza del conguaglio solo al suo passaggio in giudicato - Offerta parziale del conguaglio prima di tale momento - Idoneità a determinare "mora credendi" - Esclusione - Fondamento - Domanda di convalida - Rigetto.
Stato
decisa il 2006-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590726-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE

In tema di divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, il conguaglio posto a carico di uno dei condividenti inerisce alle operazioni divisionali e non costituisce un capo autonomo della sentenza dichiarativa della divisione. Ne consegue che l'importo del conguaglio diventa definitivo soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza e, pertanto, qualora quello fra i coniugi che ne sia onerato ne offra il pagamento all'altro e questi lo rifiuti, si debbano ritenere insussistenti i presupposti di un'offerta valida agli effetti dell'art. 1206 cod. civ., in quanto difetta la certezza della somma dovuta. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito d'appello che aveva confermato quella di primo grado, la quale aveva ritenuto valida l'offerta - nella specie eseguita in forma reale -, ed ha deciso nel merito rigettando la domanda di convalida dell'offerta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)