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Sez. 5, Sentenza n. 315 del 02/12/1994 Ud. (dep. 17/01/1995) Rv. 200456 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche | Diniego da parte del giudice di appello - Motivazione: adeguatezza della pena inflitta in primo grado - Elusione dell'obbligo di cui all'art. 597, quarto comma cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200456-01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche

Il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di appello giustificato con la mera affermazione dell'adeguatezza della pena inflitta dal giudice di primo grado si risolve nell'elusione dell' obbligo, imposto dall'art. 597, quarto comma cod. proc. pen., di applicare la diminuzione conseguente all'eventuale riconoscimento di circostanze.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)