Sez. 6, Sentenza n. 20023 del 30/01/2014 Ud. (dep. 14/05/2014) Rv. 259762 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Diniego da parte del giudice di primo grado - Conferma della decisione in sede di appello - Motivazione - Valutazione dei fattori attenuanti indicati dall'appellante - Necessità.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE
È illegittima la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificatamente indicati nei motivi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)