Sez. 3, Sentenza n. 1445 del 15/09/1970 (Rv. 347262 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ECCESSIVITA DELLA SOMMA INDICATA NEL PRECETTO - NULLITA O INEFFICACIA PARZIALE.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ECCESSIVITA DELLA SOMMA INDICATA NEL PRECETTO - NULLITA O INEFFICACIA PARZIALE.*
L'eccessivita della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullita o inefficacia parziale appunto per la somma eccedente. L'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui Determinazione provvede il giudice, che e investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione, e questo appunto in ordine alla quantita del credito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)