Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008 (Rv. 602089 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Intimazione per somma superiore a quella dovuta - Conseguenze - Nullità totale del precetto - Esclusione - Nullità o inefficacia parziale del precetto - Sussistenza - Effetti - Rimessione della determinazione della somma effettivamente dovuta al giudice dell'opposizione.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE
L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)