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Sez. U, Sentenza n. 2071 del 01/10/1965 (Rv. 313945 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE - LICENZE IN DEROGA ALLE NORME EDILIZIE - VIOLAZIONE DELLE NORME DI REGOLAMENTO - DIRITTI SOGGETTIVI - DIVERSA TUTELA GIURISDIZIONALE.*
Stato
decisa il 1965-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313945-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE - LICENZE IN DEROGA ALLE NORME EDILIZIE - VIOLAZIONE DELLE NORME DI REGOLAMENTO - DIRITTI SOGGETTIVI - DIVERSA TUTELA GIURISDIZIONALE.*

Quando la pubblica amministrazione si sia avvalsa del potere discrezionale, riconosciuto dal regolamento edilizio, di derogare alle norme generali da questo stabilite, ed abbia quindi rilasciato la cosi detta licenza edilizia in deroga, il diritto del privato alla osservanza delle dette norme si affievolisce e, quindi, puo trovare tutela davanti al giudice degli interessi, cioe al giudice amministrativò quando, invece, non si tratti di licenza in deroga, il privato che abbia risentito un danno dalla violazione delle norme del regolamento edilizio ha un diritto soggettivo perfetto, nei confronti del costruttore, alla riduzione in pristino, se le norme violate sono integrative delle Disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, ovvero solo al risarcimento dei danni, negli altri casi, con la conseguenza che la controversia e sempre devoluta alla cognizione del magistrato ordinario. Peraltro il privato e anche portatore di una situazione di interesse legittimo a che la licenza edilizia venga annullata per illegittimita e a tal fine puo adire il giudice amministrativo. Nella prima ipotesi e in discussione un diritto di natura patrimonialè nella seconda un rapporto di diritto pubblico di modo che, pur essendo identica la situazione di fatto, si profilano due diverse posizioni soggettive, con mutamento anche di soggetti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 872, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)