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Sez. 6, Sentenza n. 36874 del 13/06/2017 Cc. (dep. 25/07/2017) Rv. 270812 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni disposte nel procedimento originario - Misura cautelare emessa nel procedimento separato per ragioni di competenza territoriale - Autonoma valutazione del giudice del riesame del procedimento "ad quem" - Necessità.
Stato
decisa il 2017-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270812-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui l'ordinanza che dispone la misura cautelare sia fondata anche sulle risultanze di intercettazioni disposte nell'ambito di un procedimento dal quale siano stati separati taluni reati per ragioni di competenza territoriale, il tribunale del riesame, nel giudizio "ad quem", è tenuto a procedere ad una autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legittimità delle operazioni di intercettazione disposte nel procedimento originario prima della separazione, semprechè la consistenza delle stesse intercettazioni sulla quale si fonda il provvedimento impugnato sia stata radicalmente posta in discussione con la formulazione di eccezioni non pretestuose e seriamente prospettate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)