Sez. 6, Sentenza n. 24063 del 26/05/2026 Cc. (dep. 30/06/2026) Rv. 290229-01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Riqualificazione in sede cautelare del fatto oggetto dell’autorizzazione - Reato meno grave non ricompreso nei limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova – Verifica del giudice di merito - Utilizzabilità delle captazioni - Condizioni - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni, il giudice di merito, a fronte della riqualificazione, in sede cautelare, del fatto più gravemente rubricato nei decreti autorizzativi in un reato punito in maniera meno severa e per il quale non è consentito tale mezzo di ricerca della prova , è tenuto a verificare se doveva farsi luogo alla diversa qualificazione già al momento dell'autorizzazione dell'attività captativa o se tale necessità sia insorta solo in esito alle successive acquisizioni investigative, posto che, nel primo caso, i risultati sono inutilizzabili in ragione della sostanziale elusione dei limiti di legge, rimanendo utilizzabili nella seconda eventualità laddove l'originaria base indiziaria fosse seria, concreta e non meramente ipotetica.
Costituzione art. 15 com. 2, Cod. Pen. art. 319, Cod. Pen. art. 346 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1, Decreto Legisl. 29/12/2017 num. 216 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)