diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5723 del 21/05/1991 (Rv. 472287 - 01)

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Ammissibilità - Responsabilità - In genere | Inadempimento della società - Responsabilità degli amministratori - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472287-01

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Ammissibilità - Responsabilità - In genere

L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può di per sè implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 cod. civ., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)