Sez. 1, Sentenza n. 2251 del 28/02/1998 (Rv. 513184 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO | Ex art. 2395 cod. civ. - Differenza rispetto alle azioni ex artt. 2393 e 2394 cod. civ. - Presupposti - Danno diretto al patrimonio personale - Necessità - Mero fatto dell'inadempimento della società - Sufficienza - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO
L'inadempimento contrattuale di una società non può, di per sè, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 cod. civ.(la quale, contempla, oltre alle azioni di responsabilità attribuite alla società ed ai creditori sociali disciplinate nei precedenti artt. 2393 e 2394, le quali hanno a loro presupposto un danno che colpisce il patrimonio della società e solo in via mediata e di riflesso quello del terzo o del socio, un'azione individuale spettante al socio ed al terzo, nel caso in cui abbiano risentito un danno diretto al proprio patrimonio, per il comportamento doloso o colposo degli amministratori), atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)