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Sez. 5 - , Sentenza n. 5160 del 28/02/2017 (Rv. 643225 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Deducibilità dei componenti negativi del reddito di impresa – Società non operante nel settore creditizio o finanziario – Accantonamento fondo rischi su prodotti derivati - Interest rate swap – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643225-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di deducibilità dei costi ai fini fiscali, vanno esclusi dai componenti negativi del reddito d’impresa gli accantonamenti per la copertura del rischio inerente il contratto denominato “interest rate swap”, quando la società non operi nel settore creditizio o finanziario, perché manca il requisito della inerenza del costo alla attività d’impresa, richiesto dall’art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente (ora art. 109 del medesimo d.P.R.).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)