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Sez. 5, Sentenza n. 4041 del 27/02/2015 (Rv. 634740 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Costi e spese - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa - Nozione.
Stato
decisa il 2015-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634740-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75 (ora 109) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, va definita come una relazione tra due concetti - la spesa (o il costo) e l'impresa - sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)