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Sez. 1, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014 (Rv. 632150 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Conseguenze - Ammissione dei fatti dedotti - Esclusione - Facoltà del giudice di ritenere provati i fatti oggetto dell'interrogatorio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632150-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA

In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova. (Nella specie, relativa ad un'azione revocatoria fallimentare di rimesse solutorie in conto corrente bancario, la corte territoriale aveva ricavato dalla mancata presentazione del legale rappresentante della banca a rendere l'interrogatorio, unitamente alle segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del correntista).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)