Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8892 del 06/04/2017 (Rv. 644061 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Contratti collettivi di diverso ambito territoriale - Contrasto - Superamento - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
Anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore), né in base al criterio temporale (che provocherebbe la prevalenza del contratto più recente e che, invece, è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali, nell'esercizio della loro autonomia, pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto l’applicazione del c.c.n.l. in ambito regionale, senza necessità di recepimento, in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Legge Reg. Sicilia 14/04/2006 num. 14 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)