Sez. L - , Ordinanza n. 21316 del 06/07/2022 (Rv. 665127 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Pubblico impiego privatizzato - Contrattazione collettiva aziendale - Trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli previsti in sede di contrattazione nazionale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la contrattazione integrativa a livello aziendale non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest'ultima, unica abilitata in materia; ne consegue che le clausole dei contratti collettivi integrativi che riconoscono un trattamento economico di migliore favore rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale sono nulle per violazione dell'art. 1419, comma 2, c.c.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)