Sez. 2, Sentenza n. 9086 del 02/05/1990 Ud. (dep. 22/06/1990) Rv. 184694 - 01
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - REATI PUNITI CON PENA PECUNIARIA - PROCEDIMENTI IN CORSO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART. 444 NUOVO CODICE PROCEDURA PENALE - APPLICABILITÀ.*
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - REATI PUNITI CON PENA PECUNIARIA - PROCEDIMENTI IN CORSO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART. 444 NUOVO CODICE PROCEDURA PENALE - APPLICABILITÀ.*
In base all'art. 444 del nuovo codice di procedura penale l'applicazione della pena su richiesta delle parti è consentita anche ove con la pena detentiva concorra una pena pecuniaria; questa norma, pur essendo contenuta in una legge processuale, ha valore di disposizione sostanziale perché riguarda il merito della applicazione delle pene. Perciò, in base all'art. 2, terzo comma del codice penale, questa disposizione, che costituisce legge più favorevole, trova applicazione anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice. (Conf mass n 182852).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)