Sez. 2, Sentenza n. 17444 del 31/10/1989 Ud. (dep. 18/12/1989) Rv. 182852 - 01
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE - PATTEGGIAMENTO - APPLICABILITÀ ALLA PENA PECUNIARIA - PROCEDIMENTO CON DISCIPLINA SECONDO LA LEGGE N. 689 DEL 1981 - RETROESTENSIONE DELLA DISPOSIZIONE PIÙ FAVOREVOLE.*
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE - PATTEGGIAMENTO - APPLICABILITÀ ALLA PENA PECUNIARIA - PROCEDIMENTO CON DISCIPLINA SECONDO LA LEGGE N. 689 DEL 1981 - RETROESTENSIONE DELLA DISPOSIZIONE PIÙ FAVOREVOLE.*
In base all'art. 444 del nuovo codice di procedura penale, l'applicazione della pena su richiesta delle parti è ammessa anche per le pene pecuniarie. Tale norma, anche se contenuta in una norma processuale, ha valore di legge sostanziale perché oltre ad essere collegata ad un accordo tra imputato e pubblico ministero, riguarda il merito di applicazione della pene e, quindi, rientra nell'ambito dell'art. 2, terzo comma, cod. pen.. ne consegue che, per il principio della legge più favorevole, si applica anche nei procedimenti, pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice, nei quali, ai sensi dell'art. 248, quarto comma, i parte disp. Trans. Continua ad osservarsi la disciplina di cui agli artt. 77-85 legge 24 novembre 1981 n. 689.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 248 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 248 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)