Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4168 del 09/02/2022 (Rv. 663762 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Appello - Ricorso notificato a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore del d.m. 4 agosto 2015 - Decorso del termine breve di impugnazione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC all'Amministrazione finanziaria dal difensore del contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, in data antecedente al 1° dicembre 2015, data di entrata in vigore della disciplina sperimentale prevista dall'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 esclusivamente per le commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, e quindi non idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 23/12/2013 num. 163, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DM Finanze 04/08/2015 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)