diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15109 del 11/06/2018 (Rv. 649207 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Appello - Ricorso notificato a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore d.m. 4 agosto 2015 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649207-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del d.m. 4 agosto 2015, emanato ai sensi dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994, secondo periodo, come modificato dall'art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 46 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 04/08/2015

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)