Sez. L, Sentenza n. 3273 del 27/03/1998 (Rv. 514048 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ | Rapporto contributo - Soggetto passivo - Datore di lavoro - Conseguenze - Responsabilità del medesimo per i danni da omessa contribuzione - Sussistenza - Obbligo del lavoratore di sollecitare il corretto inquadramento previdenziale - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ
Il datore di lavoro è l'unico soggetto passivo del rapporto contributivo, anche nel caso in cui abbia il diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per una quota dei contributi versati all'ente di previdenza, e in caso di versamento dei contributi ad istituto assicuratore diverso da quello previsto dalla legge in relazione allo specifico rapporto è il suo inadempimento la causa del danno pensionistico subito dal lavoratore, senza che possa imputarsi a quest'ultimo di non essersi attivato per sollecitare una rettifica della posizione previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116 com. 2, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)