Sez. L, Sentenza n. 10181 del 20/11/1996 (Rv. 500659 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Quota "a carico del lavoratore" - Contributi indebitamente versati - Azione di ripetizione - Legittimazione attiva del lavoratore - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio in ogni grado del giudizio - Sussistenza - Limiti - Illegittimità delle trattenute - Configurabilità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Il datore di lavoro è l'unico soggetto passivo del rapporto contributivo, anche nel caso in cui abbia il diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per una quota dei contributi versati all'ente di previdenza o assistenza, e quindi, in caso di azione per la restituzione di contributi indebitamente versati dal datore di lavoro, promossa dal lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale, è configurabile (non già l'infondatezza nel merito della pretesa dedotta in giudizio, ma) il difetto di legittimazione "ad causam", che va rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite del giudicato interno, essendo in questione l'instaurazione del giudizio tra le giuste parti, mentre le ragioni del lavoratore possono essere fatte valere nei confronti del datore di lavoro, che legittimamente esegue trattenute retributive per attuare il diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore solo nei limiti della reale sussistenza nell'"an" e nel "quantum" dell'obbligazione contributiva adempiuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)