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Sez. U, Sentenza n. 10889 del 07/08/2001 (Rv. 548835 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Domanda tendente alla declaratoria d'illegittimità del provvedimento d'archiviazione emesso dalla P.A. in relazione alla contestata violazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548835-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale si lamenti che l'autorità competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione abbia illegittimamente ed ingiustificatamente emesso il provvedimento d'archiviazione degli atti e si chieda, previa rimozione del citato provvedimento, l'accertamento della sussistenza della denunciata infrazione (nella specie, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia nella quale il World Wide Fund For Nature aveva impugnato innanzi al giudice amministrativo il provvedimento con il quale la Provincia aveva disposto l'archiviazione degli atti relativi ad una contestata violazione di norme sulla caccia. In particolare, la S.C. ha così deciso sul rilievo che con tale domanda era stato chiesto un accertamento avente il medesimo oggetto di quello che il giudice ordinario avrebbe dovuto rendere, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, sulla situazione dedotta, qualora per l'infrazione considerata fosse stata emessa ordinanza - ingiunzione avverso la quale il relativo destinatario avesse proposto l'opposizione prevista dalla menzionata disposizione legislativa).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)