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Sez. U - , Ordinanza n. 20619 del 17/07/2023 (Rv. 668223 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Impugnazione del provvedimento di archiviazione del prefetto ex art. 203 c.d.s. da parte dell’ente beneficiario delle somme eventualmente dovute dal sanzionato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2023-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668223-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario l'impugnazione del provvedimento di archiviazione emesso dal prefetto, ai sensi dell'art. 203 c.d.s., proposta dall'ente beneficiario delle somme che, in caso di emissione dell'ordinanza-ingiunzione, avrebbe dovuto corrispondere il soggetto sanzionato.

Cod. Strada art. 196, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, Cod. Strada art. 204 bis, Cod. Strada art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)